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RSA

I casi di cronaca avvenuti nelle RSA hanno coinvolto numerose strutture presenti prima   in tutte le regioni d’Italia partendo dalla Lombardia. L'ISS (Istituto Superiore della Sanità) ha reso noto che circa il 40% degli anziani ospiti deceduti in RSA o CRA era affetto da Covid-19.
Purtroppo numerose indagini della Magistratura, tuttora in corso, stanno ancora accertando se all’interno delle Strutture non siano state attuate le dovute cautele e le precauzioni utili a contenere il contagio, quali la gestione, alla cura, l’adozione ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), il distanziamento e/o l’isolamento degli ospiti, cioè  tutte quelle misure di salvaguardia utili ad evitare la trasmissione del Virus SARS-CoV-2 all’interno delle strutture. Nell’ipotesi in cui la Magistratura dovesse confermare le carenze o le inadempienze delle precauzioni a contenere il contagio, si profilerà una responsabilità a carico della RSA a favore dell’anziano/a ospite, o per suo conto dal familiare, dal tutore o dall’amministratore di sostegno, previa dimostrazione che all’interno della struttura siano state attuate tutte le disposizioni di legge utili ad evitare la trasmissione del virus e la diffusione del contagio, come ad esempio  l’isolamento di persone con sintomi influenzali, la dotazione al personale di tutti i presidi personali e le istruzioni operative. Quindi, se la struttura non avesse adempiuto alle proprie obbligazioni rendendosi addirittura responsabile dei danni cagionati per negligenza, imprudenza o imperizia dovrà risarcire i danni ai parenti delle vittime. Se un tuo caro è deceduto all’interno di una RSA causa Covid-19 e sospetti correlazioni fra l’insorgenza del Virus all’interno della struttura e il decesso del tuo caro contattaci, metteremo in essere tutte le tutele del caso.

Con l’approvazione del decreto Sostegni Ter, sono infatti stati previsti risarcimenti da erogare tramite un fondo di 50 milioni per il 2022 (altri 100 saranno stanziati per il 2023).
La decisione di indennizzare “coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti-Covid” interesserà anche chi si è sottoposto al vaccino al di fuori delle categorie sottoposte all’obbligo vero e proprio. Una misura, dunque, che non è limitata soltanto agli over 50. La norma sul risarcimento per eventuali effetti avversi subiti da soggetti a seguito della somministrazione del vaccino estende quanto già previsto nella legge 210/92, dove si stabilisce che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge."

La procedura di indennizzo è competenza delle Regioni e quindi per richiederlo si dovrà presentare la domanda e la documentazione alla Asl regionale di competenza del territorio in cui il cittadino risiede. Una volta ricevuta la richiesta, sarà quest’ultima ad avviare l’istruttoria e verificare la completezza dei documenti. A quel punto la Asl contatterà la Commissione medica ospedaliera, che convocherà il richiedente per una visita, al termine della quale dovrà esprimersi sull’esistenza o meno di una correlazione tra il vaccino ed eventuali patologie insorte. In caso di responso negativo, il cittadino potrà fare ricorso entro 30 giorni al Ministero della Salute.

DANNI DA VACCINO

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